venerdì 13 agosto 2010

Art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana .

La Costituzione

Gazzetta Uff.N° 288 del 27 dicembre 1947 Entrata in vigore il l" gennaio 1948


" I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

-Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione approvate dal Senato nella seduta del 5 agosto 1981.

-Modificate dalla Camera dei Deputati nella seduta del 9 dicembre 1981.

-Comunicate alla Presidenza il 15 gennaio 1982.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART.1

Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'articolo 18 della Costituzione quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente , i soci, svolgono attività dirette ad interferire sull' esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici esistenziali di interesse nazionale.

DISEGNO DI LEGGE


APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI


ART. 1

Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sul corretto esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici esistenziali di interesse nazionale.


Padri Costituenti

Fonte : Mika-el